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Salute e Sicurezza sul Lavoro
26/11/2008

dal 1° agosto 2008 ma con la L. 133 del 06/08/2008 la scadenza è stata posticipata al 31/12/2008. Le disposizioni si applicano a tutte le aziende in cui sia presente anche un solo lavoratore

OGGETTO:Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro

Comunichiamo che in data 30 aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 - Suppl.
Ordinario n. 108 - il testo del Decreto Legislativo n. 81/2008 del 9 aprile 2008 sulla sicurezza del lavoro, di cui
all’art. 1 della Legge delega n. 123/07.
Il provvedimento è rubricato “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Perviene, quindi, alla conclusione il lungo percorso di riformulazione dell’intero corpus normativo in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (il “vecchio” D. Lgs. 626/94 viene quindi definitivamente sostituito”).
Le disposizioni in materia di valutazione dei rischi, nonché tutte quelle che ad essa collegate dovevano
acquistare efficacia decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, cioè a partire
dal 1° agosto 2008 ma con la L. 133 del 06/08/2008 la scadenza è stata posticipata al 31/12/2008.
Le disposizioni si applicano a tutte le aziende in cui sia presente anche un solo lavoratore.
Di seguito riportiamo la definizione di lavoratore, come da art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08:
«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti
di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
…omissis…
 

per ulteriori informazioni  info@informcar.it

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